
perche' e' opportuno depositare un marchio.
Il marchio e' il segno distintivo dei prodotti commercializzati dall'imprenditore e permette al consumatore di distinguere i beni venduti da quelli delle imprese concorrenti. Il consumatore dopo una esperienza positiva per un certo prodotto acquistato cerca di ridurre i costi di ricerca nel riacquisto ricercando i prodotti dell'imprenditore identificandoli attraverso il marchio. Si crea un processo di fidelizzazione del consumatore attraverso il segno distintivo che racchiude in se' tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo e pubblicitari del prodotto.
Depositando il marchio l'imprenditore ottiene l'esclusiva nell'utilizzo del segno distintivo.
L'esclusivita' che la legge assegna all'imprenditore ha una funzione sociale perche' lo responsabilizza nei confronti del consumatore per i propri comportamenti ed evita che altri possano trarre vantaggio dal suo credito acquistato nei confronti dei consumatori.
Pur esistendo in Italia la tutela del marchio di fatto (marchio non registrato) suggeriamo comunque di procedere al deposito perche' la tutela e' limitata al territorio geografico di effettivo utilizzo e richiede la dimostrazione di effettivo uso.
Un uso meramente locale puo' non essere ritenuto tale da giustificare l'annullamento di un marchio nazionale depositato successivamente a prescindere dall'averlo usato o meno.
Per poter validamente depositare un marchio e' opportuno che il segno sia nuovo, lecito e abbia capacita' distintiva.
Al fine di garantirne la capacità distintiva e novità rispetto ai marchi relativi alla medesima classe, un marchio non deve essere descrittivo del prodotto, ma deve essere quanto più possibile una scritta/logo di fantasia.
Il carattere distintivo di un marchio è infatti tanto maggiore quanto più un marchio è una scritta/logo di fantasia e si differenzia dai marchi già depositati nella stessa classe di prodotto.
La capacità distintiva di un marchio è fondamentale per la validità e per la difesa da marchi simili.
Nella scelta di un marchio occorre prestare attenzione sia le esigenze di natura pubblicitaria e commerciale, che alle esigenze di difesa da pericoli di contraffazione e imitazioni. Per esempio si puo' valutare il deposito di marchi difensivi "simile ma non identico al marchio principale" e marchi complessi costituiti da piu' segni singolarmente depositati.
I marchi depositabili possono essere:
- marchio figurativo, costituito da una o piu' parole in una determinata grafia anche in associazione a uno o piu' bozzetti grafici o da un disegno. Tutela il logo grafico depositato da loghi uguali o confondibili.
Nb: non e' possibile depositare una forma che sia necessaria per un risultato tecnico es. il disegno di un cilindro di un'automobile.
- marchio verbale, costituito da una dicitura/e o parola/e scritte in caratteri normali. Tutela in maniera piu' forte le parole in qualsiasi rappresentazione grafica e di caratteri di stampa.
- Altre tipologie di marchi: tridimensionale, di colore, sonoro, olfattivo, ologramma e altri.
Questi marchi ai fini del preventivo sono considerati equivalenti al marchio figurativo.
La durata dell'esclusiva è pari a 10 anni dalla data di deposito rinnovabili indefinitivamente per periodi di 10 anni. Il rinnovo va effettuato nell'ultimo anno di validita'. Un marchio tutela da segni identici o simili per le classi per cui è stato depositato e classi affini se a causa dell'identita' o somiglianza si possa determinare un rischio di confusione o di associazione tra i due segni. Fa eccezione il marchio celebre conosciuto da un gran numero di consumatori che gode di una tutela allargata.
Chi puo' depositare un marchio?
Un marchio puo' essere intestato anche a una o piu' persone fisiche senza partita iva e con quote di contitolarita' uguali o differenti. Sono sufficienti nome, cognome, codice fiscale e indirizzo di residenza.
Se attualmente ho solo il codice fiscale come persona fisica e prevedo a breve di aprire una P.IVA che strategia posso seguire?
Per bloccare il segno che prevedo di utilizzare, posso registrare i domini web e depositare il marchio a nome di persona fisica e successivamente trasferirli alla societa' o mantenerli a nome della persona fisica (es. socio di maggioranza) e fare una licenza d'uso alla societa'.
Quanto dura un marchio?
La durata e il relativo preventivo di costo e' per 10 anni. Non ci sono diversamente dai brevetti dei costi annuali di mantenimento del marchio. Qualora si desideri usufruire del servizio di sorveglianza, si pagheranno i relativi costi annuali. Il servizio e' facoltativo.
Una onlus puo' depositare un marchio italiano?
Si, se iscritta al relativo registro nazionale delle onlus e' esentata dal pagamento delle tasse di deposito dell'uibm e paga solo una marca da bollo relativa alla copia autentica. Anticipazioni in nome e per conto del cliente: 14.62 € marca da bollo Diritti di deposito 43,00 €
Estensione all'estero del marchio italiano depositato.
Entro 6 mesi dalla data di deposito del marchio nazionale puo' richiedere il deposito del marchio comunitario e/o internazionale e/o nazionale estero con riferimento alla priorita' del marchio nazionale. Priorita' significa che anche se il marchio estero viene depositato es. 4 mesi dopo, il medesimo marchio viene poi registrato come se fosse stato depositato lo stesso giorno in cui e' stato depositato il marchio di base italiano. Nel caso di deposito invece es. il 7° mese il marchio estero vale dalla data di tale deposito. Cio' permette di evitare che vengano depositati all'estero in modo parassitario marchi identici anticipando sul tempo la ditta che ha depositato il marchio di base inizialmente in italia. Meglio comunque avere un margine di almeno 2/3 mesi prima della scadenza soprattutto per le estensioni extra cee.Entro 6 mesi dal deposito in italia e' possibile estendere all'estero il marchio rivendicando la priorita' del deposito in italia. Meglio comunque procedere entro i successivi 4 mesi per poter avere i tempi tecnici nella predisposizione delle domande.
Si, ma solo entro 6 mesi dal deposito della domanda di marchio comunitario presso la Commissione per le opposizioni presso l'Oami.
Posso registrare il mio marchio anche in classi che non utilizzo?
Il marchio deve essere riferito ad un prodotto e o ad un servizio che effettivamente si utilizza entro 5 anni dal Suo deposito. Decorso tale termine, il marchio è annullabile, ma soltanto su istanza giudiziale di un terzo che ne abbia interesse.
Da quando posso usare la R di registrato?
Solo dal momento della registrazione. Fino a quel momento potrai utilizzare il simbolo TM.
A cosa serve la classificazione merceologica di Nizza?
E' un elenco di classi di prodotti e/o servizi tra loro omogenei. Ad es. articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria (classe 25). Serve per indicare quali sono i prodotti e/o i servizi che il Tuo marchio dovrà contraddistinguere. È un elemento che deve essere indicato nella domanda di registrazione e che limita la protezione alle classi merceologiche indicate. Se la Tua azienda produce e imbottiglia olio d'oliva la classe di riferimento sarà la 29 e il marchio dovrà essere registrato in quella classe. Ciò comporterà la possibilità di inibire a qualsiasi concorrente (che opera in quella stessa classe merceologica) di usare e/o registrare un marchio identico o simile al tuo nella stessa classe. Tuttavia, se ad es. un mobilificio registra un marchio identico al Tuo nella classe relativa ai mobili e gli arredi (classe 20) non potrai impedire tale registrazione, a meno che il Tuo marchio non sia così notorio da indurre comunque il pubblico in confusione.
Quante classi posso registrare?
In teoria, nella domanda tu potresti indicare tutte le classi, ma ciò non conviene sia in termini economici che giuridici. In Italia, infatti, ogni classe in più rispetto alla prima costa 34,00 euro, in Europa ogni classe in più rispetto alla terza costa 100,00 euro, mentre per la registrazione internazionale comporta un costo aggiuntivo che parte da 73 CHF e può salire anche fino a 400 CHF, a seconda del paese designato. In termini giuridici, invece, se un marchio è registrato per contraddistinguere determinati prodotti e/o servizi senza che poi venga effettivamente utilizzato per tale scopo, la registrazione decade (dopo cinque anni).
Se il marchio è già stato registrato in uno Stato della Comunità Europea, posso comunque effettuare la registrazione comunitaria?
Sì sempre. Inoltre, se la registrazione viene effettuata entro sei mesi dalla data del deposito nazionale, potrai far valere la Priorità; questa consiste nel fatto che gli effetti della registrazione comunitaria decorreranno dalla data del deposito della domanda di registrazione del marchio nazionale e non dalla data di deposito di quella comunitaria. Perché la Priorità operi, però, è necessario che il marchio nazionale sia identico a quello che si deposita per la registrazione comunitaria.
Il marchio comunitario ha efficacia anche in Italia?
Sì. Il marchio comunitario ha efficacia in tutti i paesi della Comunità Europea e dunque anche in Italia. L'unica differenza è solo in termini di pubblicità: il marchio comunitario, infatti, è reso pubblico sulle banche dati dell'UAMI e non su quelle nazionali dell'UIBM.
Se il marchio è depositato, ma non ancora registrato, che tipo di tutela ho?
Durante il periodo che va dalla domanda alla registrazione vera e propria, Tu potrai adire l'Autorità Giudiziaria e Amministrativa per la tutela del marchio già depositato, ma non ancora registrato. Per quanto riguarda l'Autorità Giudiziaria, il giudizio può essere intrapreso prima della registrazione, purchè questa avvenga prima della sentenza. Tuttavia in tali casi l'UIBM ha l'obbligo di esaminare la domanda di registrazione con priorità rispetto alle altre. A livello amministrativo potrai chiedere all'UIBM, presso il Ministero delle Attività Produttive, il ritiro della domanda di un concorrente, depositata successivamente alla Tua o utilizzando un marchio non nuovo in quanto da te già acquisito come marchio di fatto notorio.
Se il mio marchio è simile ad uno già registrato, posso andare incontro ad un'azione di contraffazione?
Si perché ai sensi dell'art. 20 del codice della proprietà industriale la registrazione fornisce al registrante il diritto di escludere gli altri dall'uso di: un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Il consumatore che compra un prodotto con un certo marchio opera prima di tutto una scelta commerciale e razionale, potendo distinguere il prodotto appena scelto da quello di un concorrente. Tale valutazione è semplificata dall'uso del marchio che, rappresentando una testimonianza di qualità costante, evita al consumatore di dover ripetere le analisi tecnico-estetiche quando si trova davanti a merci dello stesso produttore. Nello stesso tempo opera una scelta emotiva. L'uso del marchio crea quindi una certa fidelizzazione del consumatore al produttore.; il marchio quindi diventa il destinatario degli investimenti in termini di comunicazione e marketing. Se il marchio non fosse registrato il produttore che ne fa uso, a meno che non si tratti di marchio notorio, non potrà impedire ad altri di registrare un marchio identico e di avvantaggiarsi dei risultati in termini di conquista del mercato ottenuti, attraverso il proprio marchio.
Se faccio una richiesta di registrazione, ma il marchio è già stato registrato, dovrò pagare il servizio?
In questo caso pagherai solo la ricerca effettuata, che costa solo 97,00 euro più iva. Nel caso la ricerca semplice dovesse dare risultato negativo e dovessimo successivamente provvedere alla registrazione del marchio, la somma pagata anticipatatmente sarà decurtata.
Se vi affido la registrazione, la ricerca di preesistenza è già inclusa nel costo indicatomi?
La ricerca di pre-esistenza semplice (cioè verificare soltanto il nome che si desidera registrare) è già inclusa nel prezzo. La ricerca complessa (almeno 15 nomi simili al Tuo) deve essere pagata a parte, in quanto comporta un certo numero di ore di lavoro. Il costo, in questo caso è di 97,00 euro più IVA per ciascuna banca dati consultata (nazionale, comunitaria, internazionale).
In quanto tempo avrò la registrazione del marchio?
Occorre notare la differenza tra registrazione e deposito del marchio. La tempistica della registrazione vera e propria non dipende da 101professionisti.it, ma dall'ente preposto. I tempi variano a secondo del tipo di registrazione richiesta: Per il marchio nazionale l'U.I.B.M. impiega dai 2 ai 3 anni, per il marchio comunitario l'U.A.M.I. impiega circa 2 anni Per il marchio internazionale il W.I.P.O. impiega circa 3 anni. Tuttavia, la legge garantisce le seguenti due forme di tutela, per ottemperare a tali ritardi: la registrazione, una volta avvenuta, retroagisce alla data del deposito, per cui chiunque abbia depositato e/o usato un marchio uguale o simile al Tuo, successivamente alla data di deposito del Tuo marchio, sarà considerato contraffattore; durante il periodo che va dalla presentazione della domanda alla registrazione vera e propria, potrai adire l'Autorità giudiziaria e Amministrativa per la tutela del marchio già depositato, ma non ancora registrato.
Hanno usato il mio marchio impropriamente, che tipo di azioni posso esperire?
In particolare potrai chiedere al giudice, in un giudizio civile ordinario: che accerti la contraffazione, che inibisca dal compimento di ulteriori atti di contraffazione, fissando anche una penale in caso di inadempimento, che disponga la distruzione dei prodotti contraffatti, che ordini la pubblicazione della sentenza su giornali e periodici, che condanni al risarcimento del danno. In un giudizio cautelare, potrai chiedere: la descrizione: che ha come scopo quello di precostituire la prova della contraffazione il sequestro l'inibitoria. In un giudizio penale: che il tuo concorrente sia condannato per contraffazione, che, in via cautelare, sia disposto il sequestro dei prodotti contraffatti. A livello amministrativo potrai chiedere all'UIBM, presso il Ministero delle Attività produttive, il ritiro della domanda di un concorrente, depositata successivamente alla Tua o utilizzando un marchio non nuovo in quanto da Te già acquisito come marchio di fatto notorio.


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